Art. 5.
(Requisiti per l'accesso ai benefìci).

      1. Possono accedere ai benefìci di cui al presente capo i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

          a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 10, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 6; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

          b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

          c) che hanno già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui hanno ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale;

 

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          d) coppie di persone maggiorenni legate da stabile convivenza, che hanno comunicato la loro condizione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei componenti.

      2. Per fruire dei benefìci di cui al presente capo i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 10, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 6, il trentaduesimo anno di età;

          b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

          c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

          d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 18.000 euro per il beneficio di cui all'articolo 6, e a 24.000 euro per il beneficio di cui all'articolo 7.

      3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 1.250 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 10, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 6. Detto ammontare è elevato a 3.000 euro qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d) del comma 2.

 

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